Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione,368 - 00128 RM
Lun. - Ven. dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Sottoprodotti - La Definizione

Il processo produttivo di un’azienda origina scarti che possono avere una duplice finalità:

  • possono essere rifiuti, quindi essere smaltiti;
  • possono essere qualificati come sottoprodotti.

sottoprodotti sono scarti usati come materie prime secondarie per dare vita a un prodotto diverso da quello per cui il sottoprodotto è stato originato, di conseguenza non rientrano nella gestione dei rifiuti aziendali. I sottoprodotti avranno una nuova vita attraverso il reimpiego in un’altra filiera produttiva, anche diversa da quella per cui sono stati generati, e sono normati dal Testo Unico Ambientale all’art. 184-bis.

4 punti per definire un sottoprodotto

L’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 definisce le condizioni per cui un residuo si può considerare un sottoprodotto:

E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), la sostanza o l’oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanze o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”

Affinché una sostanza od oggetto siano considerato sottoprodotti e non rifiuti, è necessaria la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni elencate nel D.Lsg. 152/06. In mancanza di anche una sola delle condizioni di cui sopra, il residuo deve essere considerato un rifiuto e come tale gestito.

Quanto disposto al comma 1 è immediatamente applicativo, nel senso che non necessita di ulteriori specificazioni, anche se è prevista la possibilità di emanare decreti specifici (ed eventuali) come dal testo del secondo comma, che recita:

“Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria”.

Onere della prova

Si specifica infine che, essendo la nozione di sottoprodotto una normativa in deroga alla disciplina del rifiuto, tutte le condizioni fondamentali del comma 1 dovranno essere provate dal produttore che decide di qualificare il residuo come sottoprodotto anziché rifiuto. La norma generale, non indicando una strada preferita per la dimostrazione delle quattro condizioni, in ragione del comma 2, è stata affiancata dal DM 264/16 (e successiva circolare esplicativa) che suggerisce le modalità per costruire tali prove. La scheda sottoprodotto ed il contratto sottoprodotto sono i migliori strumenti tecnici per aiutare l’azienda a qualificare correttamente i propri sottoprodotti.

Quali altre norme regolano i sottoprodotti

I sottoprodotti sono quegli scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, se soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge (art. 184-bis del D.L.vo 152/2006), con grandi vantaggi economici e gestionali. Pertanto è da segnalare con grande interesse l’entrata in vigore (2 marzo 2017) del Decreto Ministeriale n. 264/2016 “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, previsto dal comma 2 dell’art. 184-bis del D.l.vo 152/2006 e della pubblicazione della circolare del MATTM del 30 maggio 2017 prot.n. 7619 “Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264”.

Contenuti del DM 264/16

Il contenuto del DM, oltre ad essere una buona guida per i produttori, costituisce lo strumento di base su cui condurre le verifiche di accertamento da parte degli organi preposti. Si tratta di uno strumento non vincolante, ma sicuramente utile alle aziende per dimostrare il rispetto delle quattro condizioni fondamentali per la qualifica di un residuo come sottoprodotto.

Il Regolamento n. 264 del 2016 non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore. Se un residuo andrà considerato sottoprodotto o meno dipenderà, dunque, esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge sopra richiamate. Allo stesso modo, il Decreto non contiene né un “elenco” di materiali senz’altro qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz’altro costituenti “normale pratica industriale”, dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati ad una analisi caso per caso, come anche precisato nell’articolo 1, comma 2 del Regolamento, ai sensi del quale «i requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze».

Viceversa, il Decreto è stato pensato dall’Amministrazione, in attuazione dell’art. 184-bis, comma 2, come strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati (operatori, altre Amministrazioni, organi di controllo, etc.) per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto anziché come rifiuto. La sua finalità non è, dunque, quella di irrigidire la normativa sostanziale del settore, quanto, piuttosto, quella di consentire una più sicura applicazione di quella vigente.

Il DM fa comunque salve le disposizioni speciali adottate per la  gestione di specifiche tipologie di residui, tra cui terre e rocce da scavo o sottoprodotti di origine animale.

Contenuti della circolare interpretativa del MATTM prot.n. 7619

L’obiettivo della Circolare del MATTM del 30 maggio 2017 è di fornire alcuni chiarimenti, in modo da consentire una uniforme applicazione ed una univoca lettura del Decreto Ministeriale n. 264/2016 “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. In ragione dell’oggettiva complessità della disciplina concernente l’utilizzazione dei sottoprodotti, e l’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, per una migliore applicazione del DM, il Ministero ha ritenuto utile fornire alcuni chiarimenti interpretativi, accompagnando inoltre la circolare con un Allegato tecnico-giuridico.

La circolare definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», predisponendo alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 (quattro condizioni del sottoprodotto). La circolare specifica inoltre che è fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo e modalità, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto. Si precisa inoltre che le modalità di prova indicate dal DM 264/16 non vanno in alcun modo intese come esclusive. È lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia e diversi da quelli disciplinati dal DM stesso.

  • Visite: 70