RENTRI: Tutto ciò che bisogna sapere
Dal 15 giugno 2023 è entrato in vigore il R.E.N.T.Ri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell'Ambiente, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Gestori Ambientali.
Il Regolamento con la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (emanato ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1 dal D.Lgs. n. 152/06) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 126 il 31 maggio 2023. Il provvedimento si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006 integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell’articolo 6 (“Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”), del DL n. 135/18 ("Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione") convertito con modificazioni, dalla L. n. 12/19 (cfr. ns circolare n. 055/2019).
La pubblicazione del decreto è giunta con qualche giorno di ritardo a causa del passaggio in Ragioneria di Stato per ricevere “una certificazione della solidità economico-finanziaria del sistema” le cui spese di istituzione sono coperte da un apposito stanziamento di 1,61 milioni di euro, mentre gli oneri di funzionamento saranno sostenuti con i contributi annuali versati dai soggetti obbligati (nelle modalità fissate dall’art. 14 del DM in oggetto).
Il regolamento si compone di 24 articoli e tre allegati, ed è suddiviso in questo modo:
- Titolo I (articoli 1-3): le disposizioni generali;
- Titolo II (articoli 4-9): le disposizioni che disciplinano il Registro cronologico di carico e scarico ed il Formulario di identificazione dei rifiuti;
- Titolo III (articoli 10-24): le disposizioni che disciplinano il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI.
I tre allegati del Decreto contengono:
- il modello e il formato del registro cronologico di carico e scarico (l’allegato I, ai sensi dell’articolo 4, comma 1);
- il modello e il formato del formulario di identificazione (l’allegato II, ai sensi dell’articolo 5, comma 1);
- la tabella di determinazione e di calcolo del contributo annuale e del diritto di segreteria che devono essere versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale ai sensi delle tempistiche e di quanto previsto dall’art. 14 (allegato III).
Il RENTRI è diviso in due sezioni:
- la sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- la sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il Registro ha introdotto un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti come ad esempio l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Il 7 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica n.143 (qui il testo in pdf) che ha definito:
- le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
- le modalità per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;
- i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità;
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Quando è entrato in vigore
RENTRI è entrato operativo dal 15 giugno 2023. Le iscrizioni saranno però scaglionate e comprese in un periodo che va dai 18 ai 30 mesi. Nel caso dei produttori dipenderà dalle dimensioni dell'azienda.
Le prime adesioni riguarderanno tutti i soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art. 12, tra cui chi effettua attività di trattamento rifiuti, i trasportatori, e i commercianti e intermediari e i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti, e scatteranno a partire dal 15 dicembre 2024. Da quella data i soggetti obbligati avranno poi 60 giorni di tempo per completare l’iscrizione. Le iscrizioni dei produttori iniziali di più piccole dimensioni sono previste invece a decorrere da 24 e 30 mesi a seconda del numero dei dipendenti.
Per chi è obbligatorio RENTRI?
Dovranno iscriversi a RENTRI gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi, quelli che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi. In quest'ambito sono inclusi anche i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Infine, tutti i restanti produttori di rifiuti.
Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema:
- la tracciabilità dei rifiuti continua ad essere assicurata dalla vigente normativa contenuta negli art. 190 e 193 del D.Lgs.n. 152/06 e ai collegati decreti ministeriali riportanti i modelli di registro di carico e scarico (DM 148/98) e di formulario di trasporto (DM 145/98) ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 comma 2;
- le nuove modalità di tenuta e di trasmissione dei dati di registri e formulari di trasporto continuano ad essere oggetto della sperimentazione, partita nell’estate del 2021 e coordinata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Scadenze RENTRI
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato il 22 settembre 2023 il decreto con la tabella delle scadenze (qui il documento pdf). Nel testo si legge inoltre che l'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
I modelli di Registro e del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) saranno invece applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025. Sono infine state stabilite le date per l’obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico (13 febbraio 2025 o dalla data di iscrizione al RENTRI in base alla categoria di appartenenza) e per l’emissione del FIR in formato digitale (13 febbraio 2026).
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