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Esenzione Tassa Rifiuti Urbani

Sull’annosa questione dell’imponibilità – ai fini TARI – degli spazi aziendali all’interno dei quali si generano rifiuti speciali, è entrato in vigore il D.Lgs.116/2020 che ha voluto precisare quanto segue:

“Ai sensi dell’art. 1, comma 649, della L. n. 147 del 2013 emerge che devono essere escluse dalla tassazione non solo le aree di esercizio della attività di produzione ma anche gli spazi asserviti e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente, dunque, funzionalmente connessi al processo industriale, i quali devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e in quanto tali, privi di presupposto impositivo”.

Il presupposto necessario ai fini di detta esclusione – ricorda il Collegio campano – è da rinvenirsi nella prova, offerta dal contribuente, dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali mediante il ricorso ad aziende specializzate, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente,

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