TARI: facciamo chiarezza
La TARI, acronimo di Tassa sui Rifiuti è l’imposta destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Dal 2014 è andata a sostituire le precedenti tasse che venivano pagate al Comune dai cittadini, dalle aziende e dagli enti come pagamento per il servizio sia di raccolta che di smaltimento dei rifiuti. Parliamo delle tasse che sono individuate con gli acronimi di TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TIA (Tariffa di igiene ambientale) e TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono disponibili le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della legge numero 147 del 2013" (testo in pdf), realizzate in collaborazione con Ifel e Sose. I nuovi aggiornamenti faciliteranno l'attuazione, da parte dei Comuni, dei piani finanziari e delle tariffe TARI per il quadriennio 2022-2025.
- Chi deve pagarla
- Chi è escluso dalla tassazione
- Come si calcola
- Nuove regole per il calcolo
- Scadenze Tari 2024
- Come pagarla
- Il modello F24
- Come pagare online
- Il pagamento con PagoPA
- Come verificare l'avvenuto pagamento
- Agevolazioni ed esenzioni
- Sconto sulla TARI: come e perché
- Sconto per le imprese
- Bonus TARI: sconto per famiglie
- Le novità TARI
Di seguito la guida completa con tutte le indicazioni utili sulla TARI, iniziando dal comprendere in cosa consiste, a chi viene applicata e come viene calcolata, ma anche quando deve essere pagata e soprattutto le modalità da seguire per il versamento delle rate.
Chi deve pagarla
Ogni Comune determina le tariffe in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti o a quantità e qualità di rifiuti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologia delle attività e al costo del servizio sui rifiuti.
Il pagamento della TARI, ai sensi dell'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, spetta a chiunque sia in possesso, o detenga a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, comodato d’uso, usufrutto, proprietà, ecc.), locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per essere più specifici, deve pagare la TARI chi possiede:
- locali, da intendersi tutte quelle strutture fissate al terreno e chiuse almeno su tre lati;
- aree scoperte, ovvero aree su cui non sono presenti edifici o strutture edilizie, spazi circoscritti che non rappresentano parte integrante del locale, destinati a qualunque utilizzo, che forniscono rifiuti urbani e assimilati.
È obbligato a pagare la TARI chiunque occupi l’immobile, a prescindere se sia inquilino in affitto o proprietario. Nello specifico, è obbligato al pagamento:
- il proprietario dell’immobile che occupa l’immobile;
- l’affittuario che possiede un contratto di locazione superiore a 6 mesi. Qualora, infatti, l’inquilino abbia un contratto di locazione inferiore a 6 mesi non è costretto a pagare la TARI, in quanto spetterebbe al proprietario dell’immobile. Chi utilizza, infatti, l’immobile per un periodo inferiore oppure uguale a 6 mesi, non è costretto a pagarla poiché la tassa spetta per intero solo al proprietario.
Chi è escluso dalla tassazione
Sono invece escluse dal pagamento della TARI le aree oggettivamente inutilizzabili e che, quindi, sono escluse dal servizio pubblico di nettezza urbana:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, come ad esempio le cantine, le terrazze scoperte, i balconi, i giardini, i cortili o anche i posto auto scoperti. Questo non vale per le aree utilizzate per attività economiche (come il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate;
- le aree condominiali comuni (di cui all’articolo 1117 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 "Codice Civile") che non siano utilizzate oppure occupate in via esclusiva, quali androni dei palazzi, gli stenditoi, gli ascensori, le scale di accesso, luoghi di passaggio o altri luoghi che sono considerati in comune tra i condomini.
Come si calcola
Il cittadino non è tenuto al calcolo della TARI, dal momento che è il Comune a calcolare l’importo della tassa e ad inviargli l’avviso di pagamento. Ogni Comune determina le tariffe in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti o a quantità e qualità di rifiuti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologia delle attività e al costo del servizio sui rifiuti.
Il principio fondamentale per l’applicazione della TARI, secondo l'art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 è quello in base al quale “chi inquina paga”. I Comuni possono determinare la propria tariffa commisurando la tassa al costo del servizio e alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Si considera assoggettabile al tributo la “superficie calpestabile” di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti. Non viene considerata, quindi, la porzione di immobile dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
La superficie calpestabile rappresenta la base di calcolo della tassa sui rifiuti, poiché fa riferimento ai metri quadrati netti all’interno delle mura. Nel caso di utenze domestiche, oltre alla superficie dell’immobile si tiene conto anche del numero di occupanti. Sono considerate attendibili, nonché fonti per l’applicazione della TARI, le superfici che sono state accertate o dichiarate al momento del pagamento delle precedenti tasse (TARES o TARSU). Fanno eccezione le variazioni avvenute in seguito.
La stessa normativa sulla tassa sui rifiuti conferma quanto appena sostenuto:
"Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138".
Come già anticipato, è il Comune di appartenenza a calcolare le tariffe della TARI, sulla base dei principi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Le tariffe sono diverse e si dividono in due categorie:
- utenze non domestiche, quelle appartenenti alle varie attività: industriali, professionali, artigianali e commerciali;
- utenze domestiche, ovvero tutte quelle superfici che sono predisposte ad abitazioni civili e pertinenze.
Ognuna delle suddette categorie (utenze domestiche e non domestiche) è sottoposta a tassazione. La tariffa dipende dal costo del servizio reso ed è composta di due parti, una parte fissa e una variabile.
La parte fissa è determinata in base alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti; la parte variabile, invece, serve a finanziare quei costi, per l’appunto variabili, come il trasporto dei rifiuti, la raccolta, il riciclo e lo smaltimento, è calcolata in relazione alla quantità di rifiuti attribuiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (art. 3 c. 2 d.p.r. n. 158/1999).
C’è da aggiungere, poi, che alla TARI viene applicato anche l’addizionale provinciale, nella misura del 5% dell’imposta. Tale cifra sarà corrisposta alla Provincia per i servizi che svolge per la protezione, tutela e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).
Come calcolare la TARI per utenze domestiche
La superficie "calpestabile" dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria. A quest’ultima viene poi aggiunta la parte variabile, ovvero quella parte che viene decisa in base al nucleo familiare e a quanti componenti di esso occupano l’immobile. Infine, deve essere aggiunto il 5% corrispondente al tributo provinciale per le funzioni e i servizi che offre (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).
Come calcolare la TARI per utenze non domestiche
La superficie “calpestabile” dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria della categoria a cui appartiene. La classificazione segue le 30 categorie merceologiche del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Va aggiunto, poi, al risultato il prodotto tra la parte variabile della categoria e la superficie dei locali. Infine si deve sommare anche il 5% del tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).
Nuove regole per il calcolo
Sul sito informativo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) è possibile, dal 4 dicembre 2020, consultare istruzioni utili per stabilire la somma della tassa.
Nel 2020 è stata introdotta una nuova riforma delle regole per calcolare la TARI. Arera, infatti, con la Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 ha introdotto il MTR, ovvero il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (scarica il PDF aggiornato del MTR). Un metodo utile per identificare i costi efficienti di esercizio e di investimento in riferimento al periodo 2018-2021. Inoltre vengono fornite informazioni sull’aggiornamento dei valori monetari e sulle eccezioni previste per far fronte all’emergenza Covid-19 estese al 2021.
Le novità introdotte nel 2020 sono:
- revoca della categoria di rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- novità sulle somme non versate e non recuperate dai comuni che gravano sugli importi richiesti ai cittadini;
- modifiche nella definizione di rifiuto urbano;
- norme di trasparenza più chiare per gli utenti.
Scadenze TARI 2024
Le scadenze per il pagamento della TARI 2024 sono fissate dai singoli Comuni, sulla base di logiche amministrative locali. Se, quindi, il calcolo e le modalità di pagamento sono disciplinate a livello nazionale, per quanto riguarda le date di scadenza della tassa sui rifiuti bisogna far riferimento ai regolamenti e alle informazioni fornite dal proprio Comune.
In linea di massima è possibile individuare i casi più comuni, dividendo la TARI in tre tempistiche diverse:
- 1° rata da pagare entro la fine di aprile;
- 2° rata da pagare entro la fine di luglio;
- 3° rata è il saldo da versare entro la fine dell'anno.
In ogni caso, almeno una rata deve essere fissata dopo il 30 novembre di ciascun anno, eventualmente anche nell'anno successivo, di modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre.
Come pagarla
Il pagamento della tassa sui rifiuti non segue un calendario univoco per tutti, ogni Comune stabilisce infatti le proprie scadenze, oltre all’importo da versare. Ad essere diverse sono anche le modalità di pagamento che cambiano a seconda della regione. Tra i sistemi di pagamento a disposizione troviamo:
- bollettino postale;
- Pagamento Mediante Avviso (bollettino MAV);
- modello F24.
Il modello F24
Per procedere al pagamento della tassa sui rifiuti con modello F24, occorre un codice tributo da utilizzare per la compilazione. Il codice è 3944 da inserire nella “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”.
Inoltre, la Risoluzione n.5/E del 18 gennaio 2021, ha introdotto anche i codici tributo per la compilazione dei modelli F24 ed F24Ep, relativi al pagamento della TEFA (il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente), che dal 2021 dovrà essere versata separatamente dalla tassa sui rifiuti. Una novità dal momento che fino al 2020 i tributi venivano corrisposti in modo cumulativo con la TARI.
Per poter pagare il tributo in modalità separata, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo TEFA, TEFN e TEFZ, indispensabili per compilare i modelli di cui sopra e corrispondere il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni.
TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
TEFN - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - interessi
TEFZ - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - sanzioni
Come pagare online
I modelli F24, utilizzati per vari pagamenti quali appunto tasse e imposte, possono essere pagati anche online, in tre modalità differenti:
- sul sito di Poste Italiane;
- sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- sul sito della propria banca.
Per il pagamento online del modello F24 dovrete inserire:
- l’importo da pagare;
- il codice tributo;
- l’anno per cui l'imposta deve essere pagata;
- se state pagando una rata, dovrà essere indicata quale rata è;
- eventuali crediti;
- saldo finale.
Pagare con Home banking
Per pagare l'F24 sul sito della propria banca è indispensabile possedere un conto corrente nella banca sul cui sito si deve procedere all'operazione. Dopo aver effettuato l'accesso, nell'apposita sezione "Pagamenti", basterà procedere alla compilazione del modello, simile a quello cartaceo, e autorizzare il pagamento, inserendo il codice del dispositivo.
Pagare sul sito di Poste Italiane
Per pagare la TARI sul sito di Poste Italiane non è necessario, differentemente se si paga con home banking, essere in possesso di un conto corrente postale. È sufficiente, infatti, possedere una PostePay o una carta di credito.
Sul sito Poste.it, nella sezione Paga Online, è possibile procedere al pagamento dell'F24 dopo aver effettuato l'accesso con SPID, o con le proprie credenziali del sito Poste.it.
Pagare sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Non solo Poste Italiane e i servizi di Home banking ma anche il sito dell'Agenzia delle Entrate offre un servizio al cittadino dedicato al pagamento del modello F24. Si chiama F24 Web il servizio che permette di eseguire un versamento con un IBAN.
Ciò che occorre è lo SPID, una smart card abilitata oppure le credenziali per entrare sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Una volta effettuato l'accesso, sarà sufficiente cliccare su "Inizia la compilazione del modello F24", selezionare un modello e compilarlo. Una volta completata l'operazione, inserire i dati del proprio IBAN e terminare l'operazione.
Il pagamento con PagoPA
Tra le novità più importanti del 2021 c'è stata la possibilità di pagare la tassa sui rifiuti tramite la piattaforma PagoPA, introdotta con il decreto ministeriale pubblicato dal MEF il 21 ottobre 2020 (consulta il decreto in formato PDF). Le pubbliche amministrazioni, entro il 28 febbraio, dovranno aggiornare i loro attuali sistemi di incasso per includere PagoPA, il nuovo strumento di pagamento che rappresenta un passo importante per i versamenti verso gli enti pubblici.
I Prestatori di Servizi di Pagamento (Poste, Banche, Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica) che incassano in prima battuta TARI e TEFA, saranno obbligati a riversare il pagamento alle pubbliche amministrazioni tramite il canale PagoPA. A definire le indicazioni di riversamento della tassa sui rifiuti verso le PA è il decreto di cui sopra (decreto direttoriale del 21 ottobre 2020).
Una volta ricevuto il pagamento, i Prestatori di Servizi di Pagamento dovranno procedere, entro il giorno successivo dall'incasso, a riversarlo ai soggetti che hanno in gestione il servizio dei rifiuti urbani (Comuni, Province, Città metropolitane). Inoltre, i soggetti creditori dovranno ricevere, entro i due giorni successivi all'incasso, tutte le informazioni relative ai versamenti effettuati dai soggetti passivi, attraverso la rendicontazione PagoPA.
È decisamente un primo passo per effettuare pagamenti online verso le pubbliche amministrazioni. I Comuni (o chi detiene il servizio di gestione dei rifiuti), dal 2021, procederanno all'emissione di avvisi di pagamento PagoPA per il cittadino, contenenti tutte le informazioni corrette per il pagamento della tassa sui rifiuti.
Il cittadino, poi, potrà avvalersi anche dell'App IO per ricevere le notifiche di avvisi di pagamento, così come anche ulteriori informazioni a riguardo. Una metodologia che tende a rendere più semplice e immediato per i contribuenti il rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Come verificare l'avvenuto pagamento
Una delle domande più frequenti tra i cittadini è Come verificare se il pagamento della tassa sui rifiuti è andato a buon fine? oppure Come controllare se ho pagato correttamente la TARI negli anni passati?. Domanda più che legittima, a cui si può rispondere indicando le varie modalità attualmente disponibili.
Controllo presso il Comune di appartenenza
È possibile ricevere informazioni recandosi all'ufficio comunale di appartenenza, richiedendo un estratto che riporti la propria posizione debitoria. Questo tipo di documento, infatti, contiene tutte le informazioni inerenti ai pagamenti saldati negli anni passati e a quelli ancora da effettuare. In alcuni casi è possibile verificare i pagamenti anche nella Sezione Tributi dei siti web che i Comuni mettono a disposizione dei cittadini.
Verifica presso il sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
Un ottimo metodo di verifica, che permette di evitare code all'ufficio comunale, è il controllo della propria situazione fiscale, dall'anno 2000, tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il cittadino può accedere in diversi modi: tramite SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica), credenziali di accesso a Fisconline o INPS.
ACCESSO E GESTIONE PROFILO
Una volta che l'accesso è stato effettuato, si dovrà entrare nella sezione dedicata, ovvero quella di consultazioni e cassetto fiscale del proprio profilo. Basterà cliccare sull'estratto conto e selezionare la voce Dettaglio tributi, necessaria per controllare tutte le informazioni che vi occorrono: dal codice e descrizione del tributo all'anno di riferimento, fino a tutte le informazioni su importi e date dei versamenti, incluso l'Ente impositore.
Agevolazioni ed esenzioni
Dopo aver controllato la regolarità dei pagamenti, occorre chiedersi se è possibile accedere alle agevolazioni e alle esenzioni previste per l'imposta sui rifiuti. Nonostante la TARI debba essere pagata anche sulle seconde case, sono previste agevolazioni ed esenzioni che consentono di alleggerire il carico fiscale. Le riduzioni e le esenzioni riguardano, in particolare, gli immobili che si trovano in determinate condizioni o che rispettano alcuni criteri quali, ad esempio, case disabitate, case vacanza, immobili abbandonati o anche case concesse in locazione o in comodato d'uso a parenti.
Norme e regolamenti sono sempre stabiliti dai Comuni, non solo sulla base dell'immobile ma anche del luogo in cui si trova e delle norme nazionali. Quindi per sapere se effettivamente è possibile o meno accedere alle agevolazioni, bisogna far riferimento ai regolamenti delle singole amministrazioni comunali.
Ad ogni modo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, occorre presentare al Comune di appartenenza una dichiarazione riguardante la tassa sui rifiuti. Andrà allegato anche un particolare certificato redatto da un tecnico abilitato. Mentre per le seconde case, qualora non venisse fornita una dichiarazione TARI, è il Comune a stimare un numero dei componenti superiore a quello reale. Motivo per cui è indispensabile che si facciano delle verifiche sul conteggio del tributo che viene inviato dal Comune per presentare, eventualmente, una domanda di rettifica.
La Legge di Bilancio 2021 prevede la riduzione della TARI di due terzi per le abitazioni di soggetti che non risiedono in Italia. La norma, però, si applica soltanto per una abitazione che non è stata concessa in comodato a terzi e non locata. Da non dimenticare la presentazione della relativa domanda entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Scatta l'esenzione sulla TARI per gli immobili disabitati o inagibili e, dunque, più in generale, per tutte quelle abitazioni che non sono utilizzate. L'assenza di collegamenti idrici, elettrici o fognari consente di avere una dimostrazione dell'inagibilità o inabitabilità dell'immobile. In alcuni casi, invece, diversi Comuni prevedono l'esenzione anche in riferimento di quelle abitazioni che non sono utilizzate per scelta dai proprietari. Unica condizione è che non devono essere presenti utenze né arredi.
Sconto sulla TARI: come e perché
Che cosa succede se il servizio di raccolta di rifiuti non viene svolto correttamente? Il contribuente ha diritto al 20% e 40% di sconto sulla tassa qualora il servizio di raccolta dei rifiuti non venga effettuato in modo corretto o venga interrotto.
Le riduzioni sulla TARI sono disciplinate dall'art.1 della legge 147/2013, nei commi 656 e 657. Riportiamo di seguito l'estratto dei commi sopra citati.
Ai sensi del comma 656 della legge n. 147/2013
"La Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente".
Ai sensi del successivo comma 657
"Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita".
Sconto per le imprese
Il Ministero della Transizione Ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, ha emanato, in data 12 Aprile 2021, una circolare di chiarimento in merito all’applicazione delle disposizioni sulla TARI a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
La Circolare si focalizza, inoltre, sull'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 116/20 che hanno previsto la possibilità, per le utenze non domestiche, di vedersi riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa per i quantitativi di rifiuti gestiti in maniera autonoma rispetto al servizio pubblico.
La circolare, in linea con quanto disposto nel decreto, ribadisce che tutte le imprese - a prescindere dal codice Ateco di iscrizione in Camera di Commercio e, quindi, anche tutte le attività commerciali, che decidono di abbandonare il servizio pubblico - devono essere esonerate dalla quota variabile del tributo in proporzione ai quantitativi gestivi in via autonoma.
A tal riguardo si specifica che la riduzione della quota variabile prevista deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo al quale i rifiuti sono avviati. Come riporta il Ministero nella circolare, "l’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è, pertanto, sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero".
Per ottenere lo sconto, della durata di cinque anni rinnovabili, occorre comunicare la propria scelta al Comune, o al gestore del servizio nelle aree in cui si paga la tariffa, entro il 31 maggio di ogni anno.
Bonus TARI: sconto per famiglie
Si parla di bonus TARI per tutti gli utenti che hanno un reddito complessivo basso. I contribuenti, infatti, che hanno un ISEE inferiore ad una certa soglia potranno godere di una riduzione di costo sulla tassa.
I requisiti per godere del bonus TARI, anche in questo caso la detrazione è applicata automaticamente senza dover compilare alcuna domanda, purché si rispettino i seguenti requisiti:
- nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
- famiglie numerose con un ISEE non superiore a 20mila euro;
- beneficiari del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
È pure vero, però, che anche per avere uno sconto sulla tassa sui rifiuti, occorre far riferimento al proprio Comune di appartenenza, che definisce maggiormente i criteri di applicazione.
Le novità TARI
Numerose sono le novità inerenti alla tassa sui rifiuti, operative dal 1° gennaio 2023, come ad esempio i nuovi regolamenti che attueranno i Comuni a seguito della delibera ARERA del 18 gennaio 2022.
Il provvedimento adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ad inizio anno, prevede un Testo unico per regolare la qualità di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Si tratta dell'adozione di specifici obblighi a livello tecnico e contrattuale, che accomunano tutte le gestioni. Una sorta di vademecum con regole stabilite ed omogenee, valide per ogni amministrazione comunale.
Tali obblighi saranno abbinati ai cosiddetti "indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni".
Quando si parla di obblighi previsti bisogna fare una distinzione poiché alcuni sono stati "rafforzati", come ad esempio gli obblighi di natura contrattuale; altri saranno introdotti per la prima volta dal 1° gennaio 2023, come quelli in materia di attivazione, variazione, cessazione del servizio, reclami, rimborsi e richieste di informazione.
Tra le novità del 2023, poi, è prevista un'ulteriore rateizzazione dei pagamenti ma solo in contesti specifici e nel caso in cui le rate abbiano un importo minimo di 100 euro. Le situazioni in cui è prevista la rateizzazione del pagamento della TARI sono le seguenti:
- utenti che dichiarino di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per luce, gas e acqua;
- utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’ente territoriale competente;
- se l’importo addebitato supera del 30% il valore medio riferito alle fatture emesse negli ultimi due anni.
Ad ogni modo, dal 2023 sarà introdotto un numero verde che offrirà un servizio clienti ad hoc che risponderà ad ogni dubbio e richiesta dei clienti.
Infine è opportuno menzionare anche le situazioni che prevedono pagamenti o cifre errati. In questo caso l'utente potrà rettificare il pagamento direttamente al Comune di appartenenza e potrà ricevere i rimborsi entro 120 giorni lavorativi.
Il 30 giugno scorso, sono stati approvati due emendamenti proposti da Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio e vice presidente vicario di Anci, per alleviare i costi della tassa sui rifiuti. Gli avanzi di gestione per gli anni 2020 e 2021 di Comuni e Provincie potranno quindi essere destinati per finanziare riduzioni delle tariffe della Tari. Inoltre è stato accolto il principio della non sanzionabilità del ritardo di presentazione dei rendiconti per il 2021, per via delle difficoltà causate dal Covid.
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