Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione,368 - 00128 RM
Lun. - Ven. dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Statuto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

È costituita, con durata illimitata, una Federazione delle associazioni di categoria senza scopo di lucro, denominata Federazione delle Associazioni ANSIG, in breve FederANSIG (d’ora in poi Federazione).

La Federazione ha sede legale Roma e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all’Estero.

La Federazione è volontaria, libera, indipendente, apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

La Federazione potrà aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali, associazioni di categoria o confederazioni, e allo stesso tempo le confederazioni e le associazioni di categoria potranno aderire alla Federazione.

Alla Federazione possono aderire tutti coloro che rispecchiano le caratteristiche previste dall’art. 3 dello Statuto.

Art. 2

SCOPI

La Federazione si propone l’obiettivo prioritario di assistere e tutelare la piccola e media impresa, promuovendo tutte le azioni volte al miglioramento delle condizioni culturali, morali, sociali, professionali, giuridiche ed economiche dei soci e degli associati.

In tale ottica la Federazione si prefigge i seguenti scopi:

1) assistere e tutelare le imprese, indipendentemente dal settore produttivo/commerciale e dall’ambito territoriale in cui operano, ai fini dell’adeguamento delle proprie strutture alle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non, anche mediante la promozione di azioni volte alla riduzione degli oneri di carattere amministrativo e gestionale a loro carico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, compilazione delle dichiarazioni periodiche ambientali, etc.);

2) assistere e tutelare soci ed associati ai fini dell’adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di certificazioni di qualità, anche mediante la promozione di azioni volte alla riduzione degli oneri di carattere amministrativo e gestionale a loro carico;

3) promuovere azioni a difesa degli interessi economici, morali ed assistenziali, sia collettivi che individuali, di tutti i soci e degli associati con assoluta obiettività e libertà, nei confronti degli Enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali o internazionali;

4) tutelare i soci e gli associati collettivamente e/o individualmente sia in sede sindacale sia in sede giudiziale che stragiudiziale mediante la proposizione di azioni, ricorsi, reclami, etc. presso le competenti autorità;

5) assistere, tutelare ed informare soci ed associati sull’accesso al credito ed alle fonti di finanziamento pubblici provinciali, regionali, nazionali e comunitari, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con consorzi di garanzia fidi (Cofidi), istituzioni bancarie e finanziarie, fondi di private equity, etc.;

6) promuovere lo sviluppo delle attività d’impresa anche mediante azioni volte a fornire assistenza e tutela in fase di start-up aziendali;

7) promuovere e gestire direttamente o indirettamente, mediante la costituzione e/o l’adesione a Enti Bilaterali, Fondi interprofessionali ed enti di formazione professionale, corsi R.E.C. e di formazione, addestramento ed aggiornamento professionale previsti in materia ambientale, di sicurezza sui luoghi do lavoro ed in generale vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie;

8) promuovere ed attuare ogni iniziativa utile al fine di assistere e tutelare soci ed associati negli adempimenti relativi all’organizzazione ed alla gestione dell’attività d’impresa in generale; a tal fine la Federazione può prestare direttamente ai propri associati o a mezzo di apposite convenzioni con Centri di Assistenza Fiscale, Enti di patronato, professionisti abilitati e/o studi professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa in materia ambientale, legale, fiscale, tributaria, lavoro, contabilità aziendale, finanziaria, assicurativa e commercio estero nell’interesse generale degli iscritti;

9) promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie;

10) istituire, convenzionare e/o finanziare Centri studio, ricerca, sperimentazione e documentazione nei settori inerenti l’attività dei soci e degli associati;

11) promuovere fiere e mostre-mercato anche permanenti con possibilità di collegamenti con le imprese ed i mercati nazionali ed internazionali per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, favorendo, tra l’altro, l’interscambio di esperienze e conoscenze tecnico-scientifico-organizzative con analoghe imprese operanti al di fuori del mercato nazionale;

12) promuovere lo studio ed il monitoraggio delle operazioni e dei processi di sviluppo per la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi e/o progetti pilota di alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possono servire da esempio e da stimolo alla diffusione di nuovi prodotti e/o nuovi sistemi produttivi, con particolare riguardo all’organizzazione dei servizi e delle imprese;

13) promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, società ed associazioni di produttori;

14) designare o nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza della piccola e media impresa sia richiesta o ammessa;

15) ricercare finanziamenti di qualsiasi genere per il raggiungimento degli scopi della Federazione;

16) promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale;

17) operare per favorire nell’ambito della più vasta realtà europea ogni possibile raccordo con organizzazioni similari a livello internazionale al fine di realizzare iniziative ed interventi a favore delle categorie rappresentate;

18) fornire i servizi di interesse comune ed espletare ogni altro compito che dalle leggi e dal deliberato degli organi sociali siano ad essa direttamente affidati.

Per il perseguimento di tutti gli scopi, l’Associazione, ferma restando l’assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica, mobiliare ed immobiliare ivi incluse le partecipazioni societarie, la costituzione o la partecipazione a società di servizi per l’assistenza ai soci e agli associati.

ART. 3

SOCI ED ASSOCIATI

L'adesione alla Federazione da parte di Soci Ordinari ed Associati è libera.

Sono considerati Soci Ordinari della Federazione:

  • le Associazioni territoriali ANSIG contemplate e costituite secondo le modalità previste nel presente Statuto (cfr. Titolo III - Associazioni Territoriali);
  • le Associazioni e/o gli enti aderenti alla Federazione (cfr. Titolo IV - Associazioni ed Enti aderenti).

Ogni socio è titolare di un proprio autonomo e distinto fondo comune.

I soci devono versare annualmente alla Federazione la quota o contributo associativo per ogni proprio singolo iscritto.

A tal fine entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione delibererà la quota o il contributo che ogni socio dovrà versare per l’anno successivo.

La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non é rimborsabile nè rivalutabile.

Per diventare socio si dovrà espletare l’intero iter autorizzativo previsto dal presente Statuto per la costituzione di Associazioni territoriali ANSIG, ovvero per l’adesione di Associazione e/o Enti già esistenti.

Sono considerati Associati della Federazione tutti gli iscritti (soci ordinari e soci sostenitori)delle predette Associazioni Territoriali/Aderenti e precisamente:

  • soci ordinari: persone fisiche e giuridiche (enti, imprese, ditte individuali, artigiani, commercianti, ecc.) su cui incombono gli obblighi e gli adempimenti in materia di corretta gestione/smaltimenti dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in qualità di “produttore” di rifiuti;
  • soci sostenitori: persone fisiche e giuridiche (enti, associazioni, consulenti, ecc.) che a vario titolo condividono gli scopi statutari e/o desiderano sostenere le attività delle Associazioni ANSIG.

L'iscrizione alle predette Associazioni Territoriali/Aderenti è impegnativa per un anno e si rinnova tacitamente alla scadenza per ugual periodo, salvo disdetta comunicata per iscritto alla Federazione e all’ Associazione Territoriale/Aderente di appartenenza con preavviso di almeno tre mesi.

I soci delle Associazioni Territoriali/Aderenti hanno l'obbligo di:

a) versare la quota associativa nei termini, con le modalità e nella misura stabiliti annualmente;

b) non iscriversi ad altre Associazioni aventi lo stesso scopo della Federazione e/o delle Associazioni Territoriali/Aderenti;

c) rispettare le norme dello Statuto della Federazione e dell’Associazione Territoriale/Aderente di appartenenza.

ART. 4

PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

In particolare il fondo comune della Federazione è costituito da:

  1. quote e contributi dei Soci Ordinari e straordinari e/odegli iscritti alle Associazioni Territoriali/Aderenti;
  2. proventi e/o fondi provenienti a qualunque titolo da Enti pubblici o privati, purché non siano in contrasto con le vigenti normative in materia;
  3. investimenti mobiliari ed immobiliari;
  4. contributi volontari, lasciti, donazioni e/o devoluzioni di beni effettuati in favore della Federazione a qualunque titolo.

Tutte le entrate della Federazione dovranno pervenire mediante versamenti sui conti correnti bancari appositamente accesi dal Presidente Nazionale.

ART. 5

CONVENZIONI CON I SOCI

I rapporti organizzativi ed economici con i soci della Federazione devono essere disciplinati da apposita convenzione che riguarderà anche l’utilizzo degli enti promossi e/o convenzionati dalla Federazione stessa.

ART. 6

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I soci e gli associati che commettono infrazioni all'ordinamento statutario della Federazione vengono rinviati, ad iniziativa della Giunta Esecutiva, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della decisione del suddetto organo, la Giunta Esecutiva può cautelativamente procedere alla sospensione per:

a) indegnità morale;

b) inosservanza delle norme del presente Statuto e dei regolamenti attuativi;

c) comportamenti incompatibili o inosservanza e/o disapplicazione delle deliberazioni degli Organi Nazionali;

d) mancato pagamento delle quote e dei contributi associativi;

e) concorrenza sleale nei confronti della Federazione e/o degli enti promossi dalla stessa.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri può deliberare nei confronti dei soci e degli associati che si trovino nelle condizioni di cui ai punti precedenti, i seguenti provvedimenti:

- censura;

- sospensione temporanea dalle cariche e/o dall’attività associativa;

- espulsione.

ART. 7

RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI NAZIONALI

Con deliberazione della Giunta Esecutiva, la Federazione può aderire ad Associazioni Nazionali e/o Confederazioni aventi finalità comuni.

L’adesione non può precludere alla Federazione la possibilità di stipulare altri accordi né comportare limitazioni di alcun genere all’autonomia sindacale, organizzativa o gestionale della Federazione.

I rapporti con le Associazioni alle quali la Federazione aderisce saranno regolati da apposita convenzione, stipulata dal Presidente Nazionale e ratificata dalla Giunta Esecutiva.

ART. 8

"LOGO" Federazione - Associazioni Territoriali

Il "logo" della Federazione è rappresentato da una sfera tricolore con la scritta “ANSIG” seguita dalla scritta “FERERAZIONE NAZIONALE”.

Il "logo" dell’Associazione Territoriale è rappresentato da una sfera tricolore con la scritta “ANSIG” seguita dalla scritta “ASSOCIAZIONE TERROTORIALE SEDE DI” seguita dalla indicazione geografica di riferimento..

ART. 9

SEDI ALL’ESTERO

La Giunta Esecutiva, con propria deliberazione, può istituire sedi all’estero al fine di svolgere tutte le attività previste dal presente Statuto.

TITOLO II - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 10

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Gli Organi della Federazione, a livello nazionale, sono:

  1. il Congresso Nazionale;
  2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
  3. la Giunta Esecutiva;
  4. il Presidente Nazionale;
  5. il Revisore dei Conti/ il Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. il Collegio dei Probiviri;
  7. il Comitato Scientifico.

ART. 11

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo della Federazione. Esso si riunisce, in via ordinaria ogni cinque anni ed in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei soci della Federazione.

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai soci delle Associazioni Territoriali.

Il regolamento congressuale e la percentuale dei partecipanti saranno stabiliti, di volta in volta, dalla Giunta Esecutiva, in relazione al numero dei soci in regola con l'adesione alla Federazione ed in base alle attività svolte dai singoli soci.

Il Congresso Nazionale:

a) esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;

b) elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;

c) elegge il Revisore dei Conti / Collegio dei Revisori dei Conti;

d) elegge il Collegio dei Probiviri;

e) elegge i membri del Comitato Scientifico;

f) stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale della Federazione e le linee programmatiche;

g) modifica in tutto o in parte lo Statuto della Federazione, previo voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati presenti al Congresso Nazionale, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale;

h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dalla Giunta Esecutiva o da un terzo dei delegati presenti al Congresso Nazionale;

 

Il Congresso Nazionale è convocato, in via ordinaria o straordinaria, dalla Giunta Esecutiva.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso Nazionale va inoltrata alla Giunta Esecutiva e deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si intende proporre la convocazione; sulla richiesta di convocazione straordinaria la Giunta Esecutiva si pronunzia entro trenta giorni.

Sarà cura della Giunta Esecutiva diramare l'avviso di convocazione, contenente l'ordine dei lavori, entro il termine di almeno 30 giorni prima della data stabilita per il Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso stesso, eletto all’apertura dell’adunanza.

Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti i soci della Federazione.

ART. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Composizione. Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un massimo di quindici componenti ed un minimo di cinque, compreso il Presidente Nazionale, eletti dal Congresso Nazionale.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

Compiti e Funzioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale:

a) attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;

b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, avviando ogni iniziativa idonea al perseguimento degli scopi statutari ed allo sviluppo organizzativo della Federazione;

c) elegge nel proprio seno la Giunta Esecutiva;

d) elegge il Presidente Nazionale;

e) approva i bilanci preventivi e consuntivi della Federazione;

f) determina annualmente l’entità dei compensi, delle indennità di carica, dei rimborsi spese o di ogni altro emolumento accessorio da corrispondersi ai componenti degli Organi Nazionali della Federazione, nei limiti delle disponibilità economiche della Federazione;

g) nomina nuovi componenti degli Organi Nazionali della Federazione in sostituzione dei componenti originariamente eletti dal Congresso, qualora dimissionari o revocati dall’incarico per qualsivoglia motivo;

h) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti nel caso previsto dall’art. 15 del presente Statuto;

i) adotta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, il provvedimento di rimozione del Presidente Nazionale e procede all’elezione del nuovo Presidente Nazionale; in caso di mancata elezione del nuovo Presidente Nazionale convoca nella stessa seduta il Congresso Nazionale da celebrarsi entro sessanta giorni;

j) nei casi di necessità ed urgenza delibera le modifiche dello Statuto, anche al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’assetto organizzativo della Federazione e/o di ampliare compiti e funzioni già attribuiti agli Organi della Federazione, senza comunque ridurre o cancellare quelli già previsti.

Convocazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno, mediante avviso di convocazione inviato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica certificata.

In caso di inottemperanza da parte del Presidente Nazionale il Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere convocato mediante avviso di convocazione sottoscritto dalla maggioranza propri componenti, da inviarsi con preavviso di almeno dieci giorni al Presidente Nazionale ed ai restanti membri.

Gli avvisi di convocazione saranno considerati validamente effettuati se inviati ai recapiti forniti da ciascun membro in sede di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale; sarà cura di ciascun membro comunicare alla Federazione eventuali modifiche dei propri recapiti a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica certificata.

Validità delle riunioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede nazionale della Federazione anche mediante l’utilizzo di sistemi di comunicazione di audio/video conferenza che consentano, a distanza e simultaneamente, la partecipazione alla riunione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale aventi ad oggetto decisioni in merito ai bilanci preventivi e/o consuntivi della Federazione partecipano necessariamente il Revisore dei Conti/Revisori dei Conti Effettivi.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se risultano presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno sei ore.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono comunque valide se presenti la totalità dei suoi componenti, anche in mancanza preventiva convocazione nei predetti termini .

Decisioni. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, ove non diversamente ed espressamente prescritto, vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il voto può essere espresso anche per delega; ogni componente può ricevere una sola delega e, conseguentemente, può esprimere, oltre al proprio voto, un solo voto per la delega ricevuta.

ART. 13

LA GIUNTA ESECUTIVA

Composizione. La Giunta Esecutiva è composta da un massimo di sette componenti ed un minimo di tre, eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i suoi componenti, compreso il Presidente Nazionale che ne è componente di diritto.

I membri della Giunta Esecutiva rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

All’interno della Giunta Esecutiva può essere nominato un Vice Presidente, che assume il compito di rappresentare la Federazione e compiere gli atti urgenti ed indifferibili in assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento.

 

Funzioni e compiti. La Giunta Esecutiva:

a) convoca e regolamenta lo svolgimento del Congresso Nazionale;

b) attua l'azione sindacale e persegue gli scopi della Federazione secondo le direttive indicate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale;

c) predispone i bilanci annuali e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;

d) autorizza la costituzione e conseguente affiliazione delle Associazioni Territoriali in conformità al presente Statuto, istruendo l’intero iter autorizzativo interno;

e) dispone la revoca dell’affiliazione delle Associazioni Territoriali nei casi stabiliti dal presente Statuto;

f) autorizza e revoca il vincolo associativo delle Associazioni Aderenti di cui agli artt. 28 e 29;

g) nomina i rappresentanti della Federazione presso Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni;

h) approva nella prima seduta utile, le delibere d’urgenza adottate dal Presidente Nazionale mediante Determinazioni Presidenziali;

i) propone al Consiglio Direttivo Nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 dei propri componenti, la rimozione del Presidente Nazionale;

j) delibera l’assunzione del personale dipendente della Federazione;

k) adotta il regolamento annuale per il tesseramento dei soci e degli associati;

l) adotta ogni ulteriore decisione ai fini dell’ordinaria gestione organizzativa, amministrativa e contabile della Federazione.

Convocazione. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Nazionale almeno ogni trimestre o quando lo ritiene utile nell'interesse della Federazione, con preavviso di almeno cinque giorni a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica certificata.

In caso di inottemperanza da parte del Presidente Nazionale la Giunta Esecutiva potrà essere convocata mediante avviso di convocazione sottoscritto dalla maggioranza dei propri componenti, da inviarsi con preavviso di almeno cinque giorni al Presidente Nazionale ed ai restanti membri.

Validità delle riunioni. La Giunta Esecutiva può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede nazionale della Federazione anche mediante l’utilizzo di sistemi di comunicazione di audio/video conferenza che consentano, a distanza e simultaneamente, la partecipazione alla riunione.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente Nazionale.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide se risultano presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno sei ore.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono comunque valide se presenti la totalità dei suoi componenti, anche in mancanza preventiva convocazione nei predetti termini .

Decisioni. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva, ove non diversamente ed espressamente prescritto, vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il voto può essere espresso anche per delega; ogni componente può ricevere una sola delega e, conseguentemente, può esprimere, oltre al proprio voto, un solo voto per la delega ricevuta.

ART. 14

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto in seno al Consiglio Direttivo Nazionale con decisione adottata a maggioranza dai propri membri;

a) ha la rappresentanza legale e giudiziale della Federazione;

b) convoca il Consiglio Direttivo Nazionale e la Giunta Esecutiva;

c) promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi della Federazione stessa, ed assume i poteri decisionali consequenziali;

d) assicura la gestione unitaria della Federazione, mantenendo contatti permanenti con le Associazioni Territoriali/Aderenti;

e) cura i rapporti con la pubblica amministrazione, gli enti pubblici e/o privati, stipulando accordi, protocolli d’intesa e convenzioni per lo svolgimento delle attività e l’erogazione dei servizi della Federazione e/o delle proprie strutture territoriali;

f) delibera, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva mediante apposite Determinazioni Presidenziali che devono essere approvate nella prima riunione utile della Giunta Esecutiva pena la perdita della loro efficacia;

g) propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

h) assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelari, disciplinari, di cui all'art. 3 del presente Statuto;

i) cura i rapporti con le Banche, accende conti correnti, sottoscrive contratti di mutuo ed effettua qualsiasi altra operazione bancaria nell'interesse della Federazione;

j) conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società di servizi, nei casi in cui lo ritenga opportuno;

k) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa.

 

Il Presidente Nazionale può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

1) ingiustificata inoperosità;

2) indegnità morale;

3) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;

4) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e/o della Giunta Esecutiva;

5) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo Statuto;

Il Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti su proposta della Giunta Esecutiva adottata con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

Il Provvedimento di rimozione non può essere proposto se precedentemente non viene eseguita la procedura di accertamento delle specifiche responsabilità del Presidente Nazionale a cura di una commissione composta da tre arbitri designati uno dalla Giunta Esecutiva, uno dal Presidente Nazionale ed uno dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il collegio arbitrale deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dal proprio insediamento.

ART.15

REVISORI DEI CONTI

Il Congresso Nazionale nomina, alternativamente, un Revisore Unico dei Conti o un Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Compiti e Funzioni. Il Revisore dei Conti/Collegio dei Revisori dei Conti:

a) stabilisce d'intesa con la Giunta Esecutiva, la forma dei bilanci;

b) redige la relazione accompagnatoria dei bilanci consuntivi e la illustra al Consiglio Direttivo Nazionale;

c) controlla l’andamento amministrativo e contabile della Federazione.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno della Federazione.

Revisore Unico dei Conti. Il Revisore Unico dei Conti, qualora eletto, rimane in carica fino all'adunanza del successivo Congresso Nazionale e decade dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipa alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale nei casi in cui la sua presenza è necessaria ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto.

Il Revisore Unico può essere nominato e può rimanere in carica solo se i proventi derivanti da entrate commerciali della Federazione nell’anno precedente a quello di riferimento non abbiano superato la somma di euro 1.500.000,00.

Qualora si dovesse superare tale importo successivamente alla nomina del Revisore Unico dei Conti da parte del Congresso Nazionale, sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale provvedere alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, che assumerà l’incarico a partire dall’anno successivo.

 

Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, dei quali uno iscritto nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, e due supplenti; in caso di vacanza di un posto dei Revisori effettivi, viene integrato da un supplente.

Il Presidente del Collegio è eletto nella prima riunione fra i componenti iscritti al Registro di cui al comma precedente.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo ovvero non partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale nei casi in cui la sua presenza è necessaria ai sensi dell’art.12 del presente Statuto.

ART. 16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo Nazionale e/o della Giunta Esecutiva, nonché con la carica di Revisore dei Conti.

Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

- esamina e decide le questioni che possono sorgere fra i soci, gli associati e gli Organi della Federazione;

- dispone a norma dell’art. 6 del presente Statuto i previsti provvedimenti nei confronti di soci e associati che compiano infrazioni all’ordinamento statutario o comunque mettano in essere comportamenti lesivi dell’immagine e del buon nome dell’Associazione;

- si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari adottati dalla Giunta Esecutiva nei confronti di soci e associati ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;

- vigila e di contra affinché siano osservate e rispettate le norme statutarie della Federazione;

- integra il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

Tutte le controversie, relative all'osservanza del presente Statuto e più in generale alla vita associativa, dovranno essere decise dal Collegio dei Probiviri, al quale le istanze dovranno pervenire tramite la Giunta Esecutiva, che prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri dovrà esprimere il proprio parere.

ART. 17

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Comitato Scientifico composto dal Presidente Nazionale e da massimo di altri otto componenti, tutti particolarmente qualificati nell’ambito delle varie materie inerenti le attività della Federazione, in base alle esigenze tecnico-organizzative della Federazione, la cui durata del mandato segue quella del Consiglio Direttivo Nazionale.

I componenti del Comitato Scientifico vengono scelti tra esperti che possano vantare esperienza e professionalità nel settore di loro competenza.

La qualifica che viene attribuita a questi componenti è di Responsabile seguito dalla specificazione del territorio e della materia di competenza.

Il Comitato Scientifico non è un organo deliberante ma tecnico-organizzativo.

Il Comitato Scientifico ha lo scopo di studiare, approfondire e sviluppare tutte le tematiche di carattere tecnico/scientifico per il miglioramento e la salvaguardia di tutte le attività della Federazione. Il Comitato Scientifico promuove anche iniziative volte alla divulgazione delle tesi della Federazione attraverso convegni, dibattiti, pubblicazioni e materiale audiovisivo ed informatico.

TITOLO III - ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

ART. 18

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

DELLA FEDERAZIONE

L’articolazione territoriale della Federazione su base regionale, interprovinciale, provinciale e comunale delle città metropolitane è rappresentata da Associazioni Territoriali, contraddistinte dalla denominazione “ANSIG” seguita dall’indicazione territoriale e geografica di propria competenza (es: ANSIG - Associazione Provinciale di Roma).

Ogni Associazione Territoriale è retta da un proprio statuto, gode di autonomia patrimoniale perfetta ed è identificata con un proprio codice fiscale e/o partita I.V.A.

La costituzione di Associazioni Territoriali deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Esecutiva, la quale decide a proprio insindacabile giudizio, valutate le esigenze organizzative e territoriali della Federazione e verificata la conformità dello Statuto dell’Associazione richiedente ai principi statutari della Federazione.

Associazione Regionale: ha competenza territoriale regionale ed è costituita su iniziativa dei soci presenti e operanti in almeno tre quarti delle province di una medesima regione.

L’Associazione Regionale può, a sua volta, promuovere la costituzione di Associazioni interprovinciali/provinciali/comunali di città Metropolitane nell’ambito della propria competenza territoriale.

Associazione interprovinciale: ha competenza territoriale interprovinciale ed è costituita su iniziativa dei soci presenti e operanti sul territorio di più provincie.

Associazione Provinciale: ha competenza territoriale provinciale ed è costituita su iniziativa dei soci presenti e operanti in una medesima provincia.

Associazione Comunale di Città Metropolitana: ha competenza territoriale comunale ed è costituita su iniziativa dei soci presenti e operanti nel territorio di una Città Metropolitana.

ART. 19

PATRIMONIO ED ENTRATE

DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Il patrimonio delle Associazioni Territoriali è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto della legge.

L’Associazione Territoriale ha un proprio fondo comune diverso da quello dei singoli soci e da quello della Federazione.

Le entrate dell’Associazione Territoriale sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari dei soci e/odei propri iscritti e da altri proventi che possano pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purché non siano in contrasto con le vigenti normative in materia.

Tutte le entrate del Associazione dovranno essere versate su dei conti correnti bancari appositamente accesi dal Presidente dell’Associazione Territoriale.

ART. 20

AUTONOMIA PATRIMONIALE E RESPONSABILITA’

DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Le Associazioni Territoriali hanno un proprio Statuto ed un proprio codice fiscale e/o partita i.v.a. in quanto godono di autonomia amministrativa e contabile rispetto alla Federazione ed agli Enti promossi dalla stessa.

La Federazione non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalle Associazioni Territoriali anche laddove possa esercitare una forma di controllo su di essa richiedendo copia dei bilanci preventivi e consuntivi.

I rappresentanti legali delle Associazioni Territoriali risponderanno in proprio, in solido con il fondo comune dell’Associazione Territoriale di appartenenza, di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto dell’Associazione dagli stessi rappresentata.

ART. 21

SOCI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Possono iscriversi all’Associazione Territoriale, in qualità di Soci Ordinari, le persone fisiche e giuridiche (enti, imprese, ditte individuali, artigiani, commercianti, ecc.) su cui incombono gli obblighi e gli adempimenti in materia di corretta gestione/smaltimenti dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in qualità di “produttore” di rifiuti.

Possono iscriversi all’Associazione Territoriale, in qualità di Soci Sostenitori, le persone fisiche e giuridiche (enti, associazioni, consulenti, ecc.) che a vario titolo condividono gli scopi statutari e/o desiderano sostenerne le attività.

Per acquisire la qualità di socio si dovrà compilare l’apposito modello di richiesta di adesione all’Associazione Territoriale.

L’iscrizione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo ed al pagamento della Quota associativa annuale. In assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine ultimo di 90 giorni essa si intende automaticamente accolta.

L'iscrizione in qualità di socio ordinario/sostenitore è impegnativa per un anno e si rinnova tacitamente alla scadenza per ugual periodo, salvo disdetta comunicata dal socio per iscritto alla Federazione e all’ Associazione Territoriale di appartenenza con preavviso di almeno tre mesi.

I soci delle Associazioni Territoriali hanno l'obbligo di:

a) versare la quota associativa nei termini, con le modalità e nella misura stabiliti annualmente;

b) non iscriversi ad altre Associazioni aventi lo stesso scopo della Federazione e/o delle Associazioni Territoriali di appartenenza;

c) rispettare le norme dello Statuto della Federazione e dell’Associazione Territoriale di appartenenza.

ART. 22

ORGANI INTERNI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Gli organi statutari essenziali delle Associazioni Territoriali sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. Segretario/Segreteria amministrativa;
  5. il Revisore dei Conti/ il Collegio dei Revisori dei conti;

Gli statuti delle Associazioni Territoriali nell’ambito della propria autonomia possono prevedere altri organi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nei precedenti punti.

Gli statuti delle Associazioni Territoriali, devono sostanzialmente uniformarsi alle norme previste nel presente statuto dall’art. 18 all’art. 27.

ART. 23

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento dei contributi associativi ed è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente dell'Associazione.

 

Compiti e Funzioni. All'assemblea spetta:

a) discutere e deliberare circa l'andamento dell'Associazione;

b) determinare le direttive da seguire per il funzionamento e la trattazione dei problemi di carattere generale;

c) discutere e deliberare annualmente in merito al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo;

d) provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente dell’Associazione, del Revisore dei Conti/Collegio dei Revisori dei Conti;

e) esaminare e deliberare in ordine alle modifiche da apportarsi allo Statuto dell’Associazione;

f) deliberare in merito ad ogni altro oggetto compreso nello scopo dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente la ritiene necessaria oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo in carica, oppure da 1/3 dei soci.

L'avviso di convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica certificata.

L'avviso di convocazione è altresì affisso nella bacheca dell'Associazione Territoriale o pubblicato sul sito internet della stessa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci in regola con il versamento dei contributi associativi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ovvero in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci in regola con il versamento dei contributi associativi.

A Ciascun socio dell’Associazione è attribuito un voto e può rappresentare non più di cinque soci mediante delega scritta.

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi Presiede l'Assemblea. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano oppure a schede segrete su indicazione dell'Assemblea stessa.

Al fine di favorire la massima partecipazione, su delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione Territoriale, l’Assemblea può essere tenuta in forma referendaria.

In tal caso il Consiglio Direttivo trasmetterà ai soci, insieme con l'avviso di convocazione, la propria relazione e, se oggetto della deliberazione sia il bilancio, anche quella del Revisore dei Conti/ Collegio dei Revisori dei Conti.

Le proposte si intendono approvate se, nei venti giorni successivi alla spedizione, non pervenga all'Associazione manifestazione di dissenso per iscritto della maggioranza dei Soci.

ART. 24

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di undici componenti, compreso il Presidente dell’Associazione, eletti dall’Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tutta la durata deliberata dall’Assemblea dei Soci e, comunque, per un periodo massimo di tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

Compiti e Funzioni. Il Consiglio Direttivo:

a) attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci ed adempie a qualsiasi mandato gli venga da essa affidato, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione delle attività dell’Associazione;

b) promuove azioni necessarie a risolvere i problemi dell’Associazione e dei propri soci nell’ambito della propria competenza territoriale;

c) elegge nel proprio seno il Presidente;

d) nomina il Segretario Amministrativo ovvero i membri della Segreteria amministrativa dell’Associazione;

e) esegue le direttive impartite dal Presidente Nazionale;

f) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

g) integra i propri componenti non eletti dall’Assemblea dei Soci, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte.

Convocazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’ Associazione almeno una volta all'anno, mediante avviso di convocazione inviato con preavviso di almeno cinque giorni a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica certificata.

In caso di inottemperanza da parte del Presidente dell’Associazione il Consiglio Direttivo potrà essere convocato mediante avviso di convocazione sottoscritto dalla maggioranza propri componenti, da inviarsi con preavviso di almeno cinque giorni al Presidente dell’Associazione ed ai restanti membri.

Gli avvisi di convocazione saranno considerati validamente effettuati se inviati ai recapiti forniti da ciascun membro in sede di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo; sarà cura di ciascun membro comunicare all’Associazione eventuali modifiche dei propri recapiti a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica certificata.

Validità delle riunioni. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione anche mediante l’utilizzo di sistemi di comunicazione di audio/video conferenza che consentano, a distanza e simultaneamente, la partecipazione alla riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risultano presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno sei ore.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono comunque valide se presenti la totalità dei suoi componenti, anche in mancanza preventiva convocazione nei predetti termini.

Decisioni. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, ove non diversamente ed espressamente prescritto, vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il voto può essere espresso anche per delega; ogni componente può ricevere una sola delega e, conseguentemente, può esprimere, oltre al proprio voto, un solo voto per la delega ricevuta.

ART. 25

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci ed assolve ai seguenti compiti e funzioni:

a) rappresenta legalmente ed in giudizio l’Associazione;

b) rappresenta a livello istituzionale ed associativo l’Associazione Territoriale e ne cura i rapporti istituzionali con Enti, P.A. e soggetti privati nell’ambito territoriale assegnato all’Associazione stessa;

c) convoca le riunioni degli Organi dell’Associazione;

d) assolve a tutti i compiti demandatigli dagli Organi Nazionali;

e) coordina le iniziative associative della Federazione nell’ambito territoriale assegnato all’Associazione ed è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;

f) coordina tutte le attività organizzative, amministrative ed associative dell’Associazione;

g) provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche di competenza dell’Associazione;

h) cura i rapporti con le banche, accende C/C e compie qualsiasi altra operazione nell'interesse dell’Associazione;

In assenza del Presidente, per qualsiasi suo impedimento, l’Associazione Territoriale è rappresentata dal Vice Presidente, se nominato.

Il Presidente dell’Associazione può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

1) ingiustificata inoperosità;

2) indegnità morale;

3) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;

4) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e/o della Giunta Esecutiva;

5) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo Statuto;

Il Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

Nei casi di particolare urgenza e/o gravità il provvedimento di rimozione può essere disposto dalla Giunta Esecutiva della Federazione.

ART. 26

SEGRETARIO/SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE

Il Segretario Amministrativo/Segreteria Amministrativa dell’Associazione è organo tecnico nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Il Segretario dell’Associazione può essere assunto alle dipendenze dell’Associazione su iniziativa del Presidente, il quale stipula con l'interessato il relativo contratto di lavoro.

La Segreteria amministrativa, qualora eletta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente dell’Associazione, che la presiede e la convoca quando lo ritiene necessario nell'interesse dell’Associazione stessa senza particolari formalità.

Le riunioni della Segreteria amministrativa sono valide se sono presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente dell’Associazione.

Il Segretario/Segreteria amministrativo/a:

a) assolve a tutti i compiti organizzativi ed amministrativi affidati dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente dell’Associazione;

b) redige i verbali delle riunioni degli Organi dell’Associazione, di cui è componente senza diritto di voto;

c) esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengano impartite dal Presidente, ivi inclusa l’apertura di conti correnti bancari, se a ciò delegato dal Presidente;

d) è responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese dell’Associazione;

e) attua, in concreto, tutte le deliberazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi dell’Associazione.

ART. 27

REVISORI DEI CONTI

 

L’Assemblea dei Soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Revisore dei Conti/Collegio dei Revisori dei Conti, cui verranno assegnate le seguenti funzioni:

a) stabilire d'intesa con il Consiglio Direttivo e/o la Segreteria dell’Associazione la forma dei bilanci;

b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla all’Assemblea dei Soci;

c) controllare l'andamento amministrativo e contabile dell’Associazione.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno del Associazione e non possono avere vincoli di parentela con il Presidente e/o il Segretario del Associazione stesso.

Il Revisore dei Conti/ Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per tutta la durata deliberata dall’Assemblea dei Soci e, comunque, per un periodo massimo di tre anni.

Il Revisore dei Conti/ Collegio dei Revisori dei Conti decade dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipa all’Assemblea dei Soci convocata per deliberare in merito all’approvazione di bilanci e/o rendiconti finanziari dell’Associazione.

TITOLO IV - ASSOCIAZIONI ADERENTI

ART. 27

ASSOCIAZIONI ADERENTI

Possono aderire alla Federazione le Associazioni già costituite ed operanti sul territorio italiano aventi le medesime finalità, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto a quello della Federazione.

I rapporti organizzativi ed i vincoli associativi verranno disciplinati da apposita convenzione sottoscritta dal Presidente Nazionale previa autorizzazione della Giunta Esecutiva.

Le Associazioni Aderenti devono utilizzare gli enti ed i servizi promossi e/o costituiti dalla Federazione e dalle società ed Enti da essa promossi, pena la revoca dell’adesione e l’eventuale risarcimento danni, salvo deroga espressa formalmente autorizzata dalla Federazione.

ART. 28

AUTONOMIA PATRIMONIALE E RESPONSABILITA’

DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

Le Associazioni Aderenti hanno un proprio Statuto ed un proprio codice fiscale e/o partita I.V.A. in quanto godono di autonomia amministrativa e contabile rispetto alla Federazione ed agli Enti promossi dalla stessa.

La Federazione non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalle Associazioni Aderenti anche laddove possa esercitare una forma di controllo sui bilanci preventivi e consuntivi richiedendo copia degli stessi all’Associazione aderente.

I rappresentanti legali delle Associazioni Aderenti risponderanno in proprio, ed in solido con il fondo comune dell’Associazione di appartenenza, di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto dell’Associazione dagli stessi rappresentata.

TITOLO V - NORME FINALI

ART. 29

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento della Federazione va deliberato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

In caso di scioglimento della Federazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 30

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E’ espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge.

ART. 31

RINVIO

Per quanto qui non contemplato, le parti fanno pieno riferimento a quanto disposto dal codice civile e dalle leggi in materia, in particolare dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

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