La classificazione dei rifiuti è, un passaggio indispensabile e fondamentale i cui effetti si ripercuotono su tutte le fasi successive della gestione dei rifiuti, ivi compresi gli adempimenti amministrativi che devono essere espletati in tema di contabilità e rintracciabilità dei rifiuti.
Il D.Lgs. n. 152/2006 raggruppa i rifiuti in due macrocategorie: Urbani e Speciali, secondo la definizione contenuta nell’art. 184 del D.lgs. 152/2006, possiamo sintetizzare:
- sono rifiuti urbani, per esempio, quelli provenienti da civili abitazioni, da spazzamento delle strade o pulizia di aree verdi (art. 184, c. 2);
- sono rifiuti speciali, invece, quelli provenienti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi (art. 184, c. 3).
RIFIUTI (D. Lgs. N. 152/2006) |
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Pericolosi |
Non pericolosi |
Pericolosi |
Non pericolosi |
Urbani (art. 184, c. 2) |
Speciali (art. 184, c. 3) |
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b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, c. 2, lett. g); |
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis in materia di sottoprodotti; |
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c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; |
c) i rifiuti da lavorazioni industriali |
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d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; |
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; |
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e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; |
e) i rifiuti da attività commerciali; |
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f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e). |
f) i rifiuti da attività di servizio; |
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g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; |
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h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. |
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a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; |
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c. (si tratta delle attività dell’imprenditore agricolo, e cioè coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse); |
Le due macrocategorie sono composte da attività che, come si può vedere dallo schema riportato, la norma ha elencato con precisione: appare, pertanto, abbastanza semplice verificare a quale delle due un rifiuto appartenga, laddove l’operazione da compiere consiste meramente nell’individuare il campo di attività che lo ha originato.