Come riconoscere i rifiuti

La classificazione dei rifiuti è, un passaggio indispensabile e fondamentale i cui effetti si ripercuotono su tutte le fasi successive della gestione dei rifiuti, ivi compresi gli adempimenti amministrativi che devono essere espletati in tema di contabilità e rintracciabilità dei rifiuti.

Il D.Lgs. n. 152/2006 raggruppa i rifiuti in due macrocategorie: Urbani e Speciali, secondo la definizione contenuta nell’art. 184 del D.lgs. 152/2006, possiamo sintetizzare:

  • sono rifiuti urbani, per esempio, quelli provenienti da civili abitazioni, da spazzamento delle strade o pulizia di aree verdi (art. 184, c. 2);
  • sono rifiuti speciali, invece, quelli provenienti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi (art. 184, c. 3).
RIFIUTI
(D. Lgs. N. 152/2006)

Pericolosi

Non pericolosi

Pericolosi

Non pericolosi

Urbani (art. 184, c. 2)

Speciali (art. 184, c. 3)

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, c. 2, lett. g);

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis in materia di sottoprodotti;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e).

f) i rifiuti da attività di servizio;

 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c. (si tratta delle attività dell’imprenditore agricolo, e cioè coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);

Le due macrocategorie sono composte da attività che, come si può vedere dallo schema riportato, la norma ha elencato con precisione: appare, pertanto, abbastanza semplice verificare a quale delle due un rifiuto appartenga, laddove l’operazione da compiere consiste meramente nell’individuare il campo di attività che lo ha originato.

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