E' prassi che il termine “smaltimento dei rifiuti” si confonda con la “gestione dei rifiuti”, pensando, cioè, che effettuare lo smaltimento con un trasportatore autorizzato sia sufficiente per ottemperare correttamente a quanto indicato dalla normativa sui rifiuti. Si ignora, pertanto, tutto ciò che è obbligatorio effettuare preliminarmente allo smaltimento, affinché sia garantita la tracciabilità di ogni singolo rifiuto, al fine di evitarne lo smaltimento incontrollato o abusivo.
Infatti per la “gestione dei rifiuti” il produttore deve, sotto la propria
responsabilità:
- depositare i rifiuti in appositi contenitori
- acquistare e vidimare un Registro di carico/scarico rifiuti speciali
- individuare i codici C.E.R. dei rifiuti prodotti
- effettuare le registrazioni sul Registro di carico/scarico entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuti (e, quindi, non al momento del conferimento al trasportatore)
- individuare un trasportatore autorizzato e un destinatario autorizzato a ricevere il rifiuto
- valutare se le autorizzazioni dei suddetti soggetti contemplino i propri C.E.R.
- conferire i rifiuti con le seguenti modalità:
- redigere il formulario (F.I.R.)
- attendere la quarta copia del F.I.R. dopo il conferimento (denunciando alla Provincia di competenza l’eventuale mancato ricevimento)
- il 30 Aprile di ogni anno presentare il M.U.D. Ambientale alla Camera di Commercio competente
La nostra organizzazione dal 2004 è il supporto di migliaia di aziende nella corretta gestione dei rifiuti speciali. Le nostre aziende, associate a FederANSIG , hanno, pertanto ottenuto le giuste esenzioni TARI (Tassa Rifiuti urbani) che dal 2014 iregolamenti comunali hanno previsto.