Sull’annosa questione dell’imponibilità – ai fini TARI – degli spazi aziendali all’interno dei quali si generano rifiuti speciali, è entrato in Vigore il D.Lgs.116/2020 che ha voluto precisare quanto segue:
“Ai sensi dell’art. 1, comma 649, della L. n. 147 del 2013 emerge che devono essere escluse dalla tassazione non solo le aree di esercizio della attività di produzione ma anche gli spazi asserviti e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente, dunque, funzionalmente connessi al processo industriale, i quali devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e in quanto tali, privi di presupposto impositivo”.
Il presupposto necessario ai fini di detta esclusione – ricorda il Collegio campano – è da rinvenirsi nella prova, offerta dal contribuente, dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali mediante il ricorso ad aziende specializzate, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente,
Nell’enunciare tale principio di diritto, i decidenti si sono mostrati ampiamente coerenti con quanto statuito dalla Risoluzione n. 38997 del 2014 e dalla n. 2D/F 2014, secondo cui i magazzini e le aree scoperte funzionalmente connessi alla produzione di rifiuti speciali devono essere considerati esenti dalla TARI, anche nella denegata ipotesi in cui dovessero sussistere prescrizioni diverse all’interno dei singoli regolamenti comunali.
Ancora, il Giudice di prime cure non ha mancato di ricordare come la circolare n. 94/2021 del MITE, unitamente a quella del MEF del 13 aprile 2021, hanno avuto modo di chiarire che - alla luce delle modifiche apportate alla TARI dal D. Lgs. n. 116 del 2020 - in materia di rifiuti e imballaggi, “le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono escluse dall’applicazione del prelievo sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile”.
Tutto quanto sopra descritto fonda le sue radici, naturalmente, nel disposto dell’art. 1, comma 649, L. n. 147 del 2013, il quale afferma testualmente che: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
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